EMIGRAZIONE - Costituzione Società di Mutuo Soccorso a Providence USA
STORIE DI EMIGRAZIONE - COSTITUZIONE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO A PROVIDENCE USA | |
Descrizione: | Di seguito una importante storia di emigrazione, gli emigrati di Scapoli e del Mandamento di Castellone (Castel san Vincenzo) costituirono a Providence USA il 26 Ottobre 1890 la Società di Mutuo Soccorso Sant'Antonio di Padova, che nel suo Statuto che di viene fedelmente riprodotto, metteva al centro il bisogno e l'aiuto verso le persone aderenti che venivano a trovarsi in difficoltà soprattutto sotto l'aspetto sanitario. L'eccezionale documento è depositato presso l'Archivio storico del Comune di Colli a Volturno il cui sindaco Emilio Incollingo, che ringrazio, ha permesso al sottoscritto di svolgere ricerche. Un altro pezzo di Storia che si unisce al già pubblicato articolo sulla costituzione della (Sant’Antonino Mutuo Società di Soccorso dei Colli a Volturno) a Filadelfia datata 13 novembre 1901 Giuseppe D'Acchioli PREFAZIONE MUTUO SOCCORSO Nobili parole che tracciano all'uomo la via di poter porgere aiuto al suo simile, senza degradarne la dignità. Penetrata da questa filantropica idea, la parte intelligente della Colina Italiana residente in PROVIDENCE, R.I., ha deliberato di fondare una Società tendente a soccorrere quei fratelli che l'avversa fortuna li rendesse inabili poter da sé provvedere ai propri bisogni. Per raggiungere questo nobile scopo, necessitano generosi sagrifizi, proporzionati ai mezzi individuali. Il Mutuo Soccorso vuole essere distribuito in modo disinteressato, non vuole essere ostentato, né avere per base la vanagloria o l'ipocrisia. Soccorso! Parola che al socio pronunziarla, fa palpitare il cuore di qualunque onest'uomo; affinché giunga a buon frutto, dev'essere guidato dalla bontà e prudenza, tanto in ordine ai benefici che emanano, quanto alle persone a cui si rende. Scopo di questa Società non è solamente il mutuo soccorso, ma bensì di promuovere la pubblica istruzione, l'amore, l'unione ed il progresso- TITOLO I. COSTITUZIONE Art. 1 – La Società costituita sotto il nome di Società Italiana di Mutuo Soccorso S. Antonio da Padova. Ha per iscopo particolare il mutuo soccorso fra i soci, e tende a promuovere l'istruzione morale e materiale, affinché possano cooperare efficacemente alla piena emancipazione, ed al miglioramento progressivo della umana famiglia. Art. 2 – Gli associati provvedono ai bisogni economici della Società col mezzo di quei contributi in danaro, i quali sono determinati dalla presente Costituzione. Art. 3 - L'Associazione soccorre con sovvenzione settimanale il socio, quando causa di infermità si rende inabile al lavoro. TITOLO II. AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI Art. 4 – La Società si compone essenzialmente dei nati in Scapoli, e principalmente nel Mandamento di Castellone a Volturno. Tutti i soci, nelle adunanze, hanno diritto al voto deliberativo, e sono eleggibili a tutte le cariche. Art. 5 – Nessuno potrà essere ammesso come membro effettivo, se non viene presentato al Consiglio Direttivo da due soci, i quali facciano fede di sua costumatezza e della buona condizione di salute, per modo che sia abile al lavoro, e la sua età non sia minore di anni sedici, né maggiore di cinquanta. Il Consiglio Direttivo, nel dubbio della buona salute di colui che chiede di associarsi, potrà esibire un certificato medico. TITOLO III. DOVERI E DIRITTI DEI SOCI Art. 6 – Prima dell'ammissione definitiva di un socio effettivo, si pagherà la tassa di ammissione come è inscritta nel sotto-segnato specchietto, ed in prosieguo per gli Italiani residenti negli Stati Uniti di America sarà pagata la tassa di soldi 50 al mese, e per quelli che rimpatriano, o che volessero iscriversi in Italia, la tassa mensile sarà di soldi 10. Residenti in America Dai 16 anni ai 30 L. 2 - dai 31 anni ai 40 L. 3 – dai 41 anni ai 50 L. 5 Residenti in Italia Dai 16 anni ai 30 L. 1,00 – dai 31 anni ai 40 L. 1,50 – dai 41 anni ai 50 L. 2,00 Art. 7 – L'associato che all'adunanza generale non avrà saldato il pagamento dei contributi mensili, resterà dichiarato decaduto dalla qualità di socio, e non avrà alcun diritto alle somme che avessero in precedenza pagate, tranne non ne faccia valere al Consiglio Generale le giustificazioni, le quali se saranno riconosciute legittime, potrà essere ammesso a pagare l'arretrato, e rimanere come socio. Quando la morosità sarà prolungata fino al sesto mese, resterà di pieno effetto decaduto, e volendo continuare a far parte di questa Associazione, dovrà essere riproposto come nuovo socio. Art. 8 – Quante volte un socio, per suoi affari, dovesse assentarsi, lascerà persona incaricata a versare le sue quote, altrimenti incorrerà al disposto dell'articolo precedente. Art. 9 – Qualora un socio assente e che abbia adempito alle formalità dell'articolo precedente, in caso d'impedimento al lavoro, potrà rivolgere istanza a questo Consiglio Direttivo per ottenere il sussidio, unendovi un certificato medico legalizzato, dal quale risulta la qualità della malattia e la sua possibile durata. Art. 10 – Il socio ammalato, quant'anche sia sussidiato, deve continuare a pagare la sua quota mensile. Art. 11 – Chiunque dei soci, affetto da malattia, dovrà immediatamente darne avviso al Consiglio Direttivo. Quando risulta dal rapporto medico che la malattia è dippiù di una settimana di durata, il socio malato in questi STATI UNITI riceverà dollari TRE la settimana, con le medicine, e per quelli residenti in Italia sarà loro dato un dollaro per settimana e medicine. Se invece la malattia consiste in una semplice indisposizione, allora non si avrà diritto al sussidio. Il sussidio potrà estendersi per la durata di sei mesi, dopo di che il Consiglio Direttivo potrà accordare il sussidio, per i residenti in questi Stati Uniti, in ragione L. 10 al mese, e per quelli residenti in Italia, in ragione di L. 4,00 al mese. Tutti i soci poi che serberanno specchiata condotta e che avranno pagate le rate mensili, nonché le tasse funebri, e che avranno fatto parte di questa Società per quindici anni, giunti ad uno stato nel quale le forze vengono meno al lavoro, avranno, vita durante, quelli residenti in queste regioni americane dollari 10 mensili, e quelli residenti in Italia dollari 5 mensili. Art. 12 – Nessun socio avrà diritto al sussidio, se non da un anno dalla iscrizione, e stia in regola con l'Amministrazione si per il contributo mensile che per le tasse. Art. 13 – Quando viene dal medico dichiarata grave la malattia l'infermo o i parenti possono chiedere l'assistenza, che verrà prestata vicendevolmente nelle ore della notte da due soci al domicilio dell'infermo. Quel socio che si rifiuta viene multato di L. 1,50 se risiede in questi Stati , e 30 soldi pei residenti nel proprio paese. Art. 14 – Coloro che vengano colpiti da malattia derivante dall'abuso delle bevande od originata da scostumatezze, resteranno privi del sussidio. Art. 15 – Nel caso di morte di un socio in Providence, tutti i soci sono nell'obbligo di accompagnare a piedi in regolare marcia, l'estinto fino a Brancia Ave, per la via che conduce a Pautachet, e quelli che si trovano in Italia, accompagneranno l'estinto fino al Camposanto del proprio comune. I soci residenti in questi Stati Uniti, pagheranno un dollaro ciascuno per la tassa funebre, e soldi 50 in più se per circostanze non giustificate non intervengono all'accompagnamento, e quelli residenti in Italia pagheranno soldi 20 ognuno per la tassa, e soldi 10 in più, se mancano all'accompagnamento funebre. Alla somma ricavata per tassa e multa, si preleverà la spesa del funerale, la carrozza pel Comitato, e la rimanenza verrà consegnata alla famiglia più stretta dell'estinto. Art. 16 – Ogni socio è obbligato vestire decentemente, secondo il proprio stato, e dovrà essere insignito di una Badge a tre colori nazionali: verde, bianco e rosso con l'emblema del glorioso S. Antonio da Padova. Art. 17 – Il socio nelle assemblee, ha diritto di parlare sopra una questione tutte le volte che dal Presidente gli verrà concessa la parola. Deve parlare la lingua italiana, con bel garbo e rispettosamente, senza offendere chicchessia, né con parole né con vie di fatto. Art. 18 – Ogni membro ha diritto a protestare, parlando sempre con calma, e facendo conoscere il proprio parere. Art. 19 – L'Adunanza Generale può nominare come soci onorari persone che resero servigi segnalati a questa Società, alla causa della libertà e della Nazione. Art. 20 – Ogni socio è obbligato provvedersi dalla Società, di una copia della Costituzione, del Diploma, e quant'altro occorre, sempre al prezzo stabilito dal Consiglio. TITOLO IV AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' Art. 21 – Il potere supremo della Società risiede nell'università dei suoi membri, e viene esercitato dai medesimi regolarmente convenuti in Assemblea. Tutte le cariche effettive sono annue, ed emanano dalla nomina all'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo potranno essere riconfermati nella stessa carica per ogni anno che vengono rieletti. Art. 22 – La società si compone di: Un Presidente; Un Vice Presidente; Un Segretario; Un Cassiere; Due porta – bandiere; Un maresciallo; e Cinque Consiglieri. Essi vengono nominati dall'Assemblea Generale che avrà luogo il primo lunedì di Gennaio di ogni anno; compongono il Consiglio Direttivo, ed hanno in esso tutti egualmente voto deliberativo. Il primo nominato fra i consiglieri, chiamasi capo- consigliere. Il segretario ed il tesoriere sotto la direzione del Presidente e del capo – consigliere, sono incaricati dell'Amministrazione e contabilità fondi che si metteranno a disposizione. L'istessa Assemblea nomina ancora un Vice Presidente, due Consiglieri ed un Segretario, i quali rappresentano la Società in Italia, e sono tenuti incaricarsi dell'Amministrazione e contabilità dei fondi che metteranno a disposizione. Tanto il capitale che le rate mensili che verranno versate saranno immediatamente depositate in libretti postali intestati alla Società, e l'Amministrazione rimane obbligata spedire a questo Consiglio Direttivo per ogni trimestre il conto, comprendendo, capitale, interessi, rate mensili e multe, una con l'ammontare generale dei libretti di credito. Art. 23 – Gli incarichi amministrativi d'ambo le Amministrazioni sono i seguenti: a) – Tenere in regola il registro matricola dei soci onorari e effettivi; b) – Regolare il registro dei contributi mensili detto Bollettario, in modo che concordi pienamente col registro – matricola, ed a colpo d'occhio si veda ciò che ogni socio ha pagato mese per mese; c) – Tenere la statistica mensile dei sussidi pagati ai soci, con l'indicazione dell'andamento sanitario, di quelli curati, rimasti in cura e morti. Queste statistiche devono essere di base alle operazioni amministrative. d) – Annotare in ogni trimestre tutte le spese riguardanti l'amministrazione e l'interno mantenimento della Società, cioè: cancelleria, stampe, feste, contribuzioni patriottiche, affitto locale ed altro. Art. 24 – Quando il numero dei soci diverrà minore in questi Stati Uniti, e maggiore in Italia, allora l'Ufficio Direttivo col capitale passerà in Italia, e qui resterà la succursale come oggi esiste in Itala. Art. 25 – Il Consiglio Direttivo propone il collocamento del denaro a nome della Società in una Banca di Risparmio, purché possa fruttare un interesse a vantaggio di questa Amministrazione. Art. 26 – Tanto il Consiglio che il sotto – consiglio, sarà fatto a suffragio universale, a schede segrete ed a maggioranza di voti fra i soci. Art. 27 – Il Consiglio Direttivo formola ed esamina le proposte da sottoporsi all'Assemblea, e ne espone alla medesima il suo avviso a mezzo del Presidente. Art. 28 – In caso di ritiro o morte del Presidente o del Vice Presidente o il Consigliere Anziano, fin tanto che l'Assemblea non procederà al nuovo rimpiazzo, che dovrà effettuarsi fra un trimestre dalla data della morte del titolare. Art. 29 – il Presidente presiede le sedute, ne mantiene l'ordine e fa la verifica delle votazioni con l'assistenza del Vice Presidente e capo consigliere. Art. 30 – Il Segretario al principiar d'ogni seduta, farà l'appello nominale onde conoscere numero preciso dei soci presenti. Terrà in piena regola i registri delle adunanze del Consiglio Direttivo e delle Assemblee Generali. Darà il certificato d'ammissione ai nuovi membri, dopo che saranno stati firmati dal Presidente. Art. 31 – Il Tesoriere sarà un membro di tutta la responsabilità; esigerà tutti i dovuti e le donazioni fatte alla Società, rilasciandone sempre ricevuta staccata da apposito bollettario. E' tenuto a redigere un dettagliato prospetto delle finanze in ogni trimestre che dovrà essere affisso nella sala delle adunanze. E' responsabile delle riscossioni e del denaro affidatogli, nonché degli oggetti appartenente alla Società. Ad ogni richiesta è tenuto presentare i suoi registri. Non può tenere nelle sue mani un fondo maggiore di dollari 25. Egli dovrà eseguire le riscossioni ed i pagamenti in forza agli ordinativi rilasciati dal Presidente, capo -. Consigliere e Segretario. Art. 32 – Gli incaricati dell'Amministrazione rendon il conto annuale che deve rimanere affisso nella sala delle adunanze della Società. TITOLO V. DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA E CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 33 – Le sedute sono divise in tre categorie, cioè: Ordinarie, Straordinarie e Generali. La seduta ordinaria si raduna il primo lunedì di ogni mese; La straordinaria si raduna quante volte il Presidente o il Consiglio Direttivo lo credono opportuno, o quando ne venga fatta motivata domanda da un numero di soci non minore di dieci; La seduta generale si radunerà in ogni primo lunedì di trimestre incominciando da Gennaio. Per formare una seduta ordinaria o straordinaria sono bastevoli per la I^ convocazione, 20 membri. Nella seconda convocazione è sufficiente un numero non minore di 10. Tutto ciò che verrà deliberato, resterà validissimo come se fatto dall'intera Società, quando anche il numero dei membri diminuisse dopo l'appello nominale. Art. 34 – Le deliberazioni si prenderanno a maggioranza di voti, e saranno fedelmente trascritte in apposito registro. All'apertura dogni seduta, il Segretario deve dar lettura di quanto venne deliberato nell'ultima seduta. Art. 35 – Il Consiglio Direttivo radunasi anche senza speciale convocazione una volta il mese o più sovente per espresso invito del Presidente. Le sue sedute sono segrete, massimo se trattasi di questioni personali. Art. 36 – In tutte le sedute saranno presentate le domande dei nuovi soci, le quali, se verranno ammesse si procederà subito alla prestazione del giuramento nella formula seguente: “ io N. N. giuro di essere fedele e costante alle istituzioni della Società pel bene inseparabile del Re e della Patria”. Art. 37 – Qualora vi è necessità, l'Assemblea può nominare Commissioni o Comitati speciali temporanei per oggetti particolari. Art. 38 – Il Consiglio Direttivo avrà cura di mettersi in fratellanza corrispondenza con le diverse altre Società italiane e straniere costituite pel medesimo scopo, affinchè divenga una pratica e feconda realtà. Art. 39 – L'Assemblea nominerà pure un medico onde possa assistere i soci in caso di malattia. Art. 40 – Qualunque modificazione alla presente Costituzione, avrà effetto quando sarà approvata in due diverse assemblee generali, a maggioranza di voti. LEGGE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI MUTUO SOCCORSO Sotto il Patronato Di S. ANTONIO DA PADOVA SOSPENSIONE ED ESPULSIONE Art. I – saranno espulsi dalla Società, dietro decisione motivata del Consiglio Direttivo, tutti coloro che verranno dichiarati colpevoli di attentato qualsiasi contro questa Società, non che coloro che hanno riportato condanna per delitti infamanti o per azioni contro il buon costume e la moralità. Art. II – Ogni socio, sia attivo che onorario, il quale usasse nell'Assemblea parole indecorose ed oscene, sarà richiamato all'ordine dal Presidente, e se si rifiuta per la prima volta verrà sospeso, e nella seconda espulso. Art. III - Quei soci che venissero condannati in forza agli articoli I e II potranno appellarsi nella prossima Assemblea Generale. Art. IV – Il socio espulso non conserva alcun diritto di rimborso pei contributi versati, rimanendo il tutto a beneficio dell'Associazione. Art. V – Un socio espulso non potrà più far parte della Società né essere riproposto. Art. VI – Il socio, dopo aver chiesta la parola, può svolgere la quistione in lingua italiana, e potrà tornare sulla stessa materia ogni volta che il Presidente gli accorderà la parola. Esso sarà conciso, e dovrà parlare in termini moderati. Art. VII – Tutte le questioni da determinarsi devono essere decise a maggioranza dei voti. Art. VIII – Le questioni da determinarsi si possono votare per alzata e seduta. La votazione a scrutinio segreto ha luogo nelle questioni personali, e nei casi di maggiore importanza. Art. IX – Il socio che intende dimettersi dalla Società, deve darne avviso in iscritto un mese prima al Consiglio Direttivo. Art. X – Le dimissioni espresse o tacite, di cui all'articolo precedente saranno dal Segretario notificate all'Adunanza Generale. Art. XI – Gli associati che disimpegnano una carica qualunque, prestano il servizio gratuito. Art. XII Ogni membro del Consiglio Direttivo che mancasse alle sedute del Direttorio per la prima e la seconda volta, sarà tassato di 25 cts di multa, e mancando alla terza, sarà considerato come rinunciante alla carica, e l'Assemblea dovrà subito provvedere alla surrogazione. La stessa pena sarà applicata quando mancasse alle sedute generali. Il Presidente potrà escludere da questa multa l'Ufficiale assente da Providence, e colui che provi un giusto motivo di assenza. Art. XIII – Ogni socio è obbligato avere un distintivo della Società. La bandiera non dovrà uscire se non accompagnata almeno da un terzo dei membri. Art. XIV – Nella seduta generale del 26 Ottobre di ciascun anniversario della fondazione di questa Società, i soci sono obbligati di vestire decentemente e pagare soldi 50 per la festa. Art. XV – Nel giorno 13 Giugno epoca della festività di Sant'Antonio, patrone di questa Società, tutti i soci sono obbligati vestire decentemente e pagare soldi cinquanta. L'ammontare sarà speso in festa per la ricorrenza, a deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Art. XVI – Saranno esclusi coloro che si trovano lontani dal centro della Società di quindici miglia tanto dal prendervi parte che per il vestire uniforme, restando però obbligati per ogni socio quivi residente i soldi 50, e quelli che trovansi in Italia pagheranno soldi dieci. Art. XVII Il Presidente ha il diritto di proporre alla Società un modificamento al Consiglio Direttivo, quando ne conoscesse l'inabilità di alcuno dei componenti; e deve pure vigilare affinche siano osservati gli articoli della Costituzione. Art. XVIII – Si potranno accordare sussidi alla moglie ed ai figli dei soci, purchè ne venga fata domanda al Consiglio Direttivo, ed approvata dalla maggioranza di esso. Le petizioni e le deliberazioni verranno lette nella prima adunanza generale. Art. XIX – Gli affari politici, personali e religiosi devono essere tutt'affatto estranei, e qualunque decisione in proposito sarà sempre illegale. Art. XX – Le proposte di modificazioni alla presente legge dovranno essere fatte almeno da otto soci, lette in adunanza generale, ed approvate a maggioranza dei voti. Art. XXI – Il Consiglio Direttivo ha facoltà di proporre un Pic – Nic ed un ballo annualmente. Art. XXII il presente Statuto è stato approvato ad unanimità dei votri nell'Assemblea tenuta il giorno 26 Ottobre 1890, e quindi firmati dagli ufficiali provvisori fondatori e promotori. IL Presidente ALFONSO RICCI Il Tesoriere LUIGI GRICO Il Segretario ANTONIO IZZI |
Fonte: Archivio storico comune di Colli a Volturno - ricerca di D'Acchioli Giuseppe