23 Novembre 2024


EMIGRAZIONE COLLESE
NEL MONDO

Colli a Volturno - Isernia








Notizie

CONTROVERSIA PER REVISIONE TERMINE VALLE PORCINA CAMPO DI TRUONO

Disputa fra i comuni di Colli – Fornelli e Montaquila sulla revisione di un confine a Valle Porcina Campo di Truono



COLLI 21 Marzo 1814

Verbale attinente alla riappropriazione di un termine scavato a Rava di Sotto al confine.



Oggi che sono li 22 di Marzo 1814. Noi qui sottoscritti Nicola De Giardeschi Sindaco, Giuseppe Lancellotta e Giovanni Pettine Decurioni della Comune dè Fornelli, Pasquale Di Jorio Sindaco, Biagio Mancini e Mariano Di Sandro Decurioni del comune Dè Colli, per disposizione del Signor Sotto Intendente del distretto di Isernia co suo di ufficio dè dieci del corrente mese dietro questo fatto al signor Donato Tammarrone Erario del Signor Duca di Miranda residente in Montaquila ci siamo portati nel confine dè tre comuni Fornelli, Colli e Montaquila, ossia Valle Porcina, ove fa trefinio luogo detto Campo di Truono piantarvi un termine svelto che da prima esisteva e costrutto in mano del Nirò Muratore Sarpellino Maestro Lorenzo Di Carlo di detto comune di Fornelli e coll’assistenza di Nicola Izzi e Nicola Lombardi di Ludovico del Comune dè Colli testimoni al presente sotto vi è piantato il di nuovo termine che fa trefini di lunghezza palmi tre e due quarto, di lunghezza once quindici e di quadrato once sei uscendo sulla terra palmi due meno un quarto colla incisione delle lettere F dalla parte che sporge al Fornelli, la lettera V e D è quella che sporge a di Montaquila e la lettera C quella che sporge alla comune dè Colli Valle Porcina.

Della quale operazione essendo tutti gli interessati rimasti contenti, contentissimi perciò se n’è ridatto il presente verbale in quadrupla spedizione, giusta la disposizione del su lodato Signor Sotto Intendente d’Isernia e tutti abbiamo firmato in unione dè suoi testimoni e il perito Scarpellino.

Fatto e conchiuso oggi su di mese e anno nel trefinio delle tre Comuni Valle Porcina Colli e Fornelli luogo di Campo di Truono.

Nicola De Giardeschi Sindaco dè Fornelli

Giuseppe Lancellotta Decurione

Pio Anto Pettine Decurione

Pasquale Di Jorio Sindaco dè Colli

Mariano Di Sandro Decurione dè Colli

Giuseppe Nicola Izzi Testo interessato dè Colli

Biagio Mancini Decurione dè Colli

Nicola Lombardo Testo interessato dè Colli

Lorenzo Di Carlo Muratore e Perito

Con i timbri del comune Delli Colli e Fornelli



Perché Sottointendente – Sindaci e Decurioni – alcune informazioni di supporto alla lettura ed interpretazione

Note del SIUSA (Sistema Informativo Unificato Per le Soprintendenze Archivistiche): Regno di Napoli 1806 - 1815

La legge 8 agosto 1806 n. 132 sancì un nuovo assetto organizzativo del Regno di Napoli, ripartendo il territorio in tredici province ognuna con una propria capitale, e suddividendo le province in distretti aventi ciascuno un capoluogo. Nell'ambito dei distretti furono collocati i comuni, termine utilizzato nella normativa ancora in alternanza con la denominazione "università": la legge tuttavia rinviava ad un successivo provvedimento la definizione del numero e della circoscrizione amministrativa dei singoli comuni.

I comuni furono sottoposti al controllo degli intendenti e dei consigli generali a livello provinciale, e dei sottointendenti e dei consigli distrettuali a livello distrettuale.

Ogni distretto, eccetto quelli in cui erano situate le capitali delle province, governate direttamente dagli intendenti, era amministrato da un sottointendente incaricato di eseguire e far eseguire gli ordini dell'intendente a cui era sottoposto, oltre che di fornire il suo parere sulle lamentele dei comuni rientranti nel suo circondario.


Presso ogni distretto furono istituite delle assemblee minori, denominate consigli distrettuali, i cui membri erano scelti dal re - in numero non superiore a dieci - tra i nomi proposti dal decurionato dei vari comuni nella percentuale di un decimo dei componenti lo stesso. Tali assemblee, che erano rinnovate per metà ogni quattro anni analogamente ai consigli generali, avevano principalmente il compito di distribuire la quota d'imposta fondiaria tra i comuni del loro distretto. Sebbene i sottointendenti esercitassero un significativo controllo sulle università, queste dipendevano essenzialmente dagli intendenti provinciali sotto gli ordini del ministro dell'Interno.


Gli interessi dei comuni erano rappresentati dal decurionato, organo deliberativo i cui membri erano eletti in pubblico parlamento tra i capifamiglia compresi nel ruolo delle contribuzioni. Ai decurioni spettava la nomina degli amministratori - sindaco ed eletti - e la discussione dei conti da essi presentati al termine di ogni anno, la ripartizione tra i cittadini della quota di contribuzione diretta stabilita dal consiglio distrettuale, la formazione dello stato discusso delle rendite e delle spese (ossia il bilancio comunale), da sottoporre al sottointendente e all'intendente per i comuni con popolazione inferiore a seimila abitanti, e al parere definitivo del ministro dell'Interno per i comuni maggiori. Il sindaco era incaricato dell'amministrazione propriamente detta, mentre uno degli eletti aveva compiti esclusivi in materia di polizia municipale e rurale e l'altro assisteva il sindaco nelle sue mansioni.


Con la legge del Regno di Napoli 18 ottobre 1806 n. 211 fu regolata in maniera più organica e compiuta la normativa sulla formazione dei consigli provinciali e distrettuali e del decurionato; quest'ultimo in particolare ricevette una sanzione giuridica definitiva quale organo collegiale deliberativo presieduto dal sindaco. I decurioni erano estratti a sorte tra i cittadini con una rendita di 24 ducati per i comuni con una popolazione inferiore ai 3000 abitanti, di 48 ducati per i comuni con un numero di abitanti compreso fra i 3000 e i 6000, e di 96 ducati per i comuni con una popolazione superiore ai 6000 abitanti. Anche il numero dei decurioni era stabilito sulla base della densità demografica dei comuni, rappresentati da 10 o da 30 decurioni a seconda che la popolazione fosse inferiore o superiore ai 3000 abitanti

La legge del Regno di Napoli 20 maggio 1808 n. 146 riformò il sistema di elezione degli organi rappresentativi dei comuni. Le liste degli eleggibili alle cariche di decurioni, sindaci ed eletti - cui potevano accedere, oltre ai possidenti con una rendita annua non inferiore a 24 ducati, anche chi esercitasse una professione nelle arti liberali - erano compilate ogni quattro anni dai sottointendenti e, dopo la revisione da parte degli intendenti, erano pubblicate e affisse nei rispettivi comuni. Per le università i cui stati discussi erano approvati dal ministro dell'Interno, i decurioni erano nominati dal re su una terna di soggetti eleggibili presentata dall'intendente; per gli altri comuni la scelta ricadeva direttamente sugli intendenti dietro parere dei sottointendenti, con una preferenza nei confronti dei proprietari.







risultati: 1-0 / 0

Realizzazione siti web www.sitoper.it
cookie